Il revisore contabile condominiale
La figura del revisore contabile condominiale è recente, ed è stata introdotta con la Norma Uni 11777: “Attività professionali non regolamentate-Revisore condominiale-Requisiti di conoscenza, abilità e competenza”, che definisce i requisiti in conformità al Quadro europeo delle qualifiche.
L’articolo 1130 bis cod. civ. dispone:
«Il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita e ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili e alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l’immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l’indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti.
L’assemblea condominiale può, in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio.
La deliberazione è assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell’amministratore e la relativa spesa è ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà. I condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione.»
L’attività di revisione condominiale offerta dallo studio garantisce al committente l’attendibilità dell’esito della revisione condominiale, l’indipendenza e una attenta osservanza degli aspetti deontologici, priva di conflitti d’interessi, esclude qualsiasi interesse estraneo o collaterale potenziale all’attività: il professionista risponde in “scienza e coscienza” in relazione all’incarico conferito, a tutela del patrimonio dei singoli condomini.
Per il medesimo committente viene escluso l’affidamento contestuale d’incarichi di amministratore di condominio e incarichi di revisione contabile, che abbiano per oggetto lo stesso fabbricato.
Potrà essere certificata dallo studio qualsiasi contabilità assegnata avendo conseguito, presso la propria associazione di categoria ANAPI e l’ente Italia DIDACTA per la formazione professionale avanzata, abilitazione e relativa iscrizione ai registri degli Amministratori di condominio e dei Revisori condominiali qualificati, tenuti dai rispettivi enti.